Art. 39.
(Violazioni finanziarie)
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni
previste da leggi in materia finanziaria punite con la sola ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda,
una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla
somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a
tutti gli effetti.
Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le
disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive
modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di
imposte di fabbricazione e' consentito al trasgressore di estinguere
l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla
contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilita'
relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma
pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se piu'
favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.
In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine
prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilita'
relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta
mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo
unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite
con la pena pecuniaria, si applicano, altresi', gli articoli 27,
penultimo comma, 29 e 38, primo comma.