Art. 12. Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni Ogni superiore e' competente a rilevare le infrazioni. Il superiore che rileva l'infrazione deve: far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile; procedere alla sua identificazione; astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento; dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della infrazione; inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione. Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.