Art. 12.
          Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni

  Ogni superiore e' competente a rilevare le infrazioni.
  Il superiore che rileva l'infrazione deve:
    far   constatare,   dopo  essersi  qualificato,  la  mancanza  al
responsabile;
    procedere alla sua identificazione;
    astenersi,  di  massima,  dal  richiamarlo  in  presenza di altre
persone,   tranne   che  le  circostanze  non  impongano  l'immediata
repressione;  in  tal  caso  deve riferirsi unicamente al particolare
fatto del momento;
    dare  le  eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare
le conseguenze della infrazione;
    inoltrare  rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere
la sanzione.
  Il  rapporto  deve  indicare  chiaramente  e concisamente tutti gli
elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna
proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.