Art. 13.
             Modalita' per l'irrogazione delle sanzioni

  L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:
    tener  conto  di  tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti
disciplinari   e   di   servizio  del  trasgressore,  del  carattere,
dell'eta', della qualifica e dell'anzianita' di servizio;
    sanzionare  con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o
che  abbiano  prodotto piu' gravi conseguenze per il servizio, quelle
commesse  in  presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso
senso morale e quelle recidive o abituali.
  Ogni  sanzione  deve  essere  inflitta  previa  contestazione degli
addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni
dell'interessato, nei modi previsti dall'art. 14.
  Nello   svolgimento  del  procedimento  deve  essere  garantito  il
contraddittorio.
  Per  infliggere la deplorazione deve essere sentito il parere della
commissione consultiva di cui all'art. 15.
  La  sospensione  dal  servizio e la destituzione vengono inflitte a
seguito   del  giudizio  del  consiglio  centrale  o  provinciale  di
disciplina di cui all'art. 16.