Art. 14.
   Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato

  Per  infliggere  una  sanzione  piu'  grave  del richiamo orale, la
contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve
indicare  succintamente  e  con  chiarezza  i  fatti  e  la specifica
trasgressione  di cui l'incolpato e' chiamato a rispondere; copia del
foglio   contenente   le  contestazioni  deve  essere  consegnata  al
trasgressore  e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli
atti del procedimento.
  L'eventuale  rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione
scritta del capo dell'ufficio o del comandante del reparto incaricato
della consegna.
  Con  lo  stesso  atto formale l'incolpato dev'essere avvertito che,
entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  notifica,  egli  potra'
presentare  giustificazioni,  documenti  o  chiedere  l'audizione  di
testimoni  o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori
indagini  o  testimonianze.  Tale  termine puo', a richiesta motivata
dell'interessato,  essere  opportunamente  prorogato  di  altri dieci
giorni per una sola volta.
  E'  in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo
dichiari espressamente per iscritto.
  Nei  procedimenti  disciplinari  a carico dei dirigenti generali si
applicano  le  disposizioni di cui all'art. 123 del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.