Art. 15. 
                       Commissione consultiva 
 
  La commissione consultiva e' composta da tre appartenenti ai  ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui uno di qualifica
superiore  e  uno  di  qualifica  pari  a  quella  del  trasgressore,
designati dall'organo competente a infliggere la sanzione, ed uno  di
qualifica superiore a quella del trasgressore, indicato dai sindacati
di polizia piu' rappresentativi della provincia. 
  All'inizio di ogni anno  verra'  predisposto,  a  cura  dell'organo
competente ad infliggere la sanzione, l'elenco degli appartenenti  ai
ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  chiamati  a  far
parte delle commissioni consultive. 
  Nel caso che si proceda a carico di  appartenenti  alle  qualifiche
dirigenziali e direttive ovvero di personale in  servizio  presso  il
dipartimento della pubblica  sicurezza,  il  terzo  componente  della
commissione consultiva verra' designato dai sindacati di polizia piu'
rappresentativi sul piano nazionale. 
  Qualora nella stessa sede di servizio del trasgressore non  esista,
in tutto o in parte, il personale avente qualifica  corrispondente  a
quella stabilita per  la  costituzione  della  commissione,  l'organo
competente richiedera' alla direzione centrale del  personale  presso
il  dipartimento  della  pubblica  sicurezza  la   designazione   del
personale necessario. 
  Non possono  far  parte  della  commissione  il  superiore  che  ha
rilevato  la  mancanza  e  il  dipendente  eventualmente   offeso   o
danneggiato. 
  I componenti la commissione sono vincolati al segreto d'ufficio. 
  Nel caso che piu' dipendenti di pari qualifica abbiano  concorso  a
commettere la medesima mancanza, la commissione e' unica.