Art. 16. 
Consiglio superiore, consiglio centrale e  consiglio  provinciale  di
                             disciplina 
 
  Con decreto del Ministro dell'interno e' costituito annualmente  il
consiglio superiore di disciplina composto: 
    dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che
lo convoca e lo presiede; 
    dal capo  della  polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza; 
    dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni
vicarie; 
    da  due  funzionari  della  Polizia  di   Stato   con   qualifica
dirigenziale, designati dai sindacati di polizia piu' rappresentativi
sul piano nazionale. 
  Le funzioni di segretario  sono  svolte  da  un  funzionario  della
Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale. 
  Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta
dei componenti. 
  Con  decreto  del  capo  della  polizia  direttore  generale  della
pubblica sicurezza e' costituito il consiglio centrale di  disciplina
composto: 
    a) dal direttore centrale del personale  presso  il  dipartimento
della pubblica sicurezza, o per  sua  delega,  dal  direttore  di  un
servizio della direzione centrale, che lo convoca e lo presiede; 
    b) da due funzionari della Polizia di Stato con la  qualifica  di
dirigente superiore; 
    c) da  due  funzionari  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica
dirigenziale non inferiore a quella dell'incolpato designati di volta
in volta dai sindacati di  polizia  piu'  rappresentativi  sul  piano
nazionale. 
  Le funzioni di segretario  sono  svolte  da  un  funzionario  della
Polizia di Stato con qualifica direttiva. 
  I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno. 
  Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di
supplenti per i membri di cui alla lettera b). 
  Con decreto del questore  e'  costituito,  in  ogni  provincia,  il
consiglio di disciplina composta: 
    a) dal vice questore con funzioni vicarie che  lo  convoca  e  lo
presiede; 
    b) da due funzionari del ruolo direttivo della Polizia di Stato; 
    c) da due  appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato  di
qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati  di  volta  in
volta  dai  sindacati  di  polizia  piu'  rappresentativi  sul  piano
provinciale. 
  Un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato funge  da
segretario. 
  I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno. 
  Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di
supplenti per i membri di cui alla lettera b). 
  Il consiglio provinciale di disciplina e'  competente  a  giudicare
gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza  fino  alla  qualifica  di  ispettore  capo,  che  prestano
servizio nell'ambito della provincia. 
  Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono  essere
ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni  di  cui
all'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
  Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo. 
  Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio provinciale, il
Ministro provvede alla nomina del sostituto. 
  I  componenti  dei  consigli  di  cui  al  presente  articolo  sono
vincolati al segreto d'ufficio.