Art. 13.
                       Assunzioni obbligatorie

  Ai  soli  fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968,
n.  482,  presso  pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in
possesso  della  formale  qualifica,  che siano disoccupati e che non
abbiano  superato  il 55° anno di eta', sono equiparati agli invalidi
civili  di  guerra,  di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta
legge.
  Il  beneficio  di  cui  alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  e'
riconosciuto  ai  profughi, in possesso della formale qualifica, fino
alla  maturazione  del  periodo  previdenziale  minimo  ai  fini  del
conseguimento della pensione.
  Nelle  assunzioni  presso  le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo,  le  amministrazioni  regionali, provinciali e
comunali,  le  aziende  di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le
amministrazioni  degli  enti  pubblici  in  genere  e  degli istituti
soggetti  a  vigilanza  governativa  i quali abbiano complessivamente
piu'  di  trentacinque  dipendenti, trovano integrale applicazione le
disposizioni   previste   per   gli  enti  pubblici  dalla  normativa
richiamata nel comma precedente.
  Sono  soggetti  all'obbligo  di  cui  al  primo  comma del presente
articolo  i  privati  datori  di  lavoro che occupino oltre cinquanta
dipendenti,  tra  operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli
appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati
nonche',  per  le  aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli
operai ed impiegati che ne siano soci.