Art. 15.
                      Personale non insegnante

  Il  personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli
affari  esteri  ai  sensi  della  legge  26  maggio  1975, n. 327, in
servizio   all'estero   nelle   istituzioni  scolastiche  di  cui  al
precedente  articolo  14, nonche' negli istituti italiani di cultura,
al  quale  sia  riconosciuta  la  qualifica  di profugo, e' assunto a
domanda,  anche  in  soprannumero,  in  servizio  non di ruolo con la
qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti
statali   di   istruzione   primaria  e  secondaria  funzionanti  nel
territorio  nazionale.  Esso  e'  assegnato possibilmente in scuole o
istituti indicati nella domanda di assunzione.