Art. 11.
                       Ordinamento degli studi

  I  corsi  di  studio  delle  scuole  di specializzazione sono corsi
ufficiali universitari.
  La  frequenza  ai  corsi  e'  obbligatoria.  Alla fine di ogni anno
accademico  lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico
per  il  passaggio  all'anno  di  corso  successivo.  La  commissione
d'esame,  di  cui  fanno  parte il direttore della scuola e i docenti
delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale
sul  livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e
relative  attivita'  pratiche  prescritte per l'anno di corso. Coloro
che  non  superano  detto esame potranno ripetere l'anno di corso una
sola volta.
  Superato  l'esame  teorico-pratico  dell'ultimo  anno,  il corso di
studio  delle  scuole  di  specializzazione  si conclude con un esame
finale  consistente nella discussione di una dissertazione scritta su
una o piu' materie del corso.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.