Art. 12. Istituzione delle scuole di specializzazione L'istituzione delle scuole di specializzazione e' disposta nello statuto dell'Universita'. Le Universita' e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificita' professionale, nei limiti delle disponibilita' di personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle Universita' stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticita' nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attivita' pratiche da svolgere, le modalita' di frequenza delle attivita' didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalita' di svolgimento degli esami. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.