Art. 12.
            Istituzione delle scuole di specializzazione

  L'istituzione  delle  scuole  di specializzazione e' disposta nello
statuto dell'Universita'.
  Le Universita' e gli Istituti universitari possono istituire scuole
di   specializzazione   rispondenti   ad   esigenze  di  specificita'
professionale, nei limiti delle disponibilita' di personale docente e
non  docente,  nonche'  di idonee strutture e attrezzature, acquisite
anche   a   seguito   di   convenzioni   stipulate   in   conformita'
dell'ordinamento  universitario,  necessari  all'efficace svolgimento
dei corsi.
  Gli  statuti delle Universita' stabiliscono, nel rispetto di quanto
previsto   nel   precedente   art.   3   per   ciascuna   scuola   di
specializzazione,  la  durata  del  corso  di  studio, l'elenco delle
materie  obbligatorie  di  insegnamento,  la  loro distribuzione e la
propedeuticita'  nei  diversi anni del corso, l'eventuale indicazione
delle  materie  opzionali,  le  attivita'  pratiche  da  svolgere, le
modalita'   di  frequenza  delle  attivita'  didattiche  e  pratiche,
stabilendo  la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e
finali,  la  determinazione  del  diploma  di  laurea  richiesto  per
l'ammissione, le modalita' di svolgimento degli esami.
  Ai  fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta
utile,  sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo
specializzando  in  strutture  di  servizio socio-sanitario attinenti
alla  specializzazione,  anche  all'estero  o  nell'ambito  di quanto
previsto   dalla  legge  9  febbraio  1979,  n.  38,  in  materia  di
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.