Art. 13.
                             Ammissione

  Per  l'ammissione  alle  scuole di specializzazione e' richiesto il
superamento  di  un esame consistente in una prova scritta che potra'
svolgersi   mediante   domande   a   risposte   multiple,   integrata
eventualmente  da  un  colloquio  e  dalla valutazione, in misura non
superiore  al  30%  del  punteggio  complessivo  a disposizione della
commissione,  dei  titoli  di  cui  al  penultimo  comma del presente
articolo.
  Possono  partecipare  all'esame  di  ammissione coloro che siano in
possesso    del   diploma   di   laurea   richiesto   dallo   statuto
dell'Universita'   e,   qualora  prescritto,  anche  del  diploma  di
abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione  al  numero  dei  posti  disponibili, si siano collocati in
posizione  utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato.
  Sono  titoli  valutabili  la  tesi  nella disciplina attinente alla
specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di
profitto   del   corso   di   laurea  nelle  materie  concernenti  la
specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
  La  ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente
comma  sara'  determinata  con  decreto  del  Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.