Art. 14. Consiglio della scuola Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente piu' indirizzi e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente art. 4, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.