Art. 14.
                       Consiglio della scuola

  Per  ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente piu'
indirizzi   e'   costituito  un  unico  consiglio  presieduto  da  un
direttore.
  Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e dai professori a
contratto,  previsti  nel  precedente  art. 4, ai quali sono affidate
attivita'  didattiche  nella  scuola nonche' da una rappresentanza di
tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Il  consiglio  esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art.
94  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  al  consiglio  di  corso  di laurea in materia di coordinamento
degli insegnamenti.
  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  secondo e terzo comma
dell'art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.