Art. 15.
          Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

  Fermo  restando  nella  prima  attuazione del presente decreto, per
coloro  che alla data della sua entrata in vigore siano gia' iscritti
ad  una  scuola  di  specializzazione,  il  disposto del quinto comma
dell'art.  74  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n. 382, non e' consentita la contemporanea iscrizione ai corsi
delle scuole di specializzazione ed a quelli per il conseguimento del
dottorato di ricerca.
  Il  consiglio  delle  scuole  di  specializzazione, in relazione ad
eventuali  domande  di ammissione di candidati che abbiano conseguito
il   titolo  di  dottorato  di  ricerca,  delibera  specificatamente,
considerato   il  processo  formativo  e  la  produzione  scientifica
dell'aspirante,   un   apposito   piano   di  studi  e  di  attivita'
professionalizzanti,   rispettando  le  eventuali  direttive  CEE  in
materia.