Art. 15. Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca Fermo restando nella prima attuazione del presente decreto, per coloro che alla data della sua entrata in vigore siano gia' iscritti ad una scuola di specializzazione, il disposto del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non e' consentita la contemporanea iscrizione ai corsi delle scuole di specializzazione ed a quelli per il conseguimento del dottorato di ricerca. Il consiglio delle scuole di specializzazione, in relazione ad eventuali domande di ammissione di candidati che abbiano conseguito il titolo di dottorato di ricerca, delibera specificatamente, considerato il processo formativo e la produzione scientifica dell'aspirante, un apposito piano di studi e di attivita' professionalizzanti, rispettando le eventuali direttive CEE in materia.