Art. 10.
                      (Contestazioni e reclami)

  L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte
durante  le  operazioni  di  voto,  nonche'  su  quelle relative alla
validita'  delle  schede,  dandone  atto nel verbale delle operazioni
elettorali.
  I  reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali
vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla
segreteria  di  quest'ultimo  entro il quindicesimo giorno successivo
alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
  Il  consiglio  di  presidenza  decide  sui  reclami nella sua prima
adunanza.