Art. 11.
             (Scioglimento del consiglio di presidenza)

  Il   consiglio   di  presidenza,  qualora  ne  sia  impossibile  il
funzionamento,   e'   sciolto   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  Le  nuove  elezioni  sono  indette  entro  un  mese  dalla  data di
scioglimento.