Art. 12.
           (Validita' delle deliberazioni e convocazioni)

  Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di presidenza e'
necessaria la presenza di almeno nove componenti.
  Le  deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso
di parita', prevale il voto del presidente.
  Il   consiglio  delibera  a  scrutinio  segreto  sui  provvedimenti
riguardanti  persone  e  lo  stato giuridico dei magistrati. Delibera
altresi'   a   scrutinio  segreto  su  richiesta  di  almeno  quattro
componenti presenti.
  Il  consiglio  di  presidenza e' convocato dal presidente o, in sua
assenza,  dal  vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti.