Art. 13. 
             (Attribuzioni del consiglio di presidenza) 
 
 
  Il consiglio di presidenza: 
    1) verifica i titoli di  ammissione  dei  componenti  eletti  dai
magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 
    2)  disciplina  con  regolamento  interno  il  funzionamento  del
consiglio; 
    3) formula proposte per l'adeguamento  e  l'ammodernamento  delle
strutture  e  dei  servizi,  sentiti  i  presidenti   dei   tribunali
amministrativi regionali; 
    4) predispone elementi  per  la  redazione  della  relazione  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  successivo  articolo
31; 
    5) stabilisce i criteri di  massima  per  la  ripartizione  degli
affari consultivi  e  dei  ricorsi  rispettivamente  tra  le  sezioni
consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato; 
    6) stabilisce i  criteri  di  massima  per  la  ripartizione  dei
ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni. 
  Esso inoltre delibera: 
    1)  sulle  assunzioni,  assegnazioni  di  sedi  e  di   funzioni,
trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni
altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati; 
    2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati; 
    3) sul conferimento ai magistrati stessi  di  incarichi  estranei
alle loro funzioni, in modo da assicurare  un'equa  ripartizione  sia
degli incarichi, sia dei relativi compensi; 
    4) sulle piante  organiche  del  personale  di  magistratura  dei
tribunali amministrativi regionali e  sulla  eventuale  divisione  in
sezioni dei tribunali stessi; 
    5) sulla dispensa, in casi eccezionali e  per  motivate  ragioni,
dalla osservanza dell'obbligo  di  cui  al  successivo  articolo  26,
sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda; 
    6)  sulle  piante  organiche  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali, sentito il consiglio di amministrazione; 
    7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali; 
    8) sul collocamento fuori ruolo; 
    9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. 
  I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati  sono
adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri.  I  provvedimenti  di  cui  ai
numeri 3), 5) e 7) sono  adottati  con  decreto  del  presidente  del
Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri;  quelli  di  cui  al  n.  4),
nonche' quelli di cui all'articolo 20,  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  Ai magistrati di cui alla presente legge si  applica  l'articolo  5
del testo unico 26. giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio  di
Stato in adunanza generale e' richiesto dal consiglio di presidenza. 
  Il consiglio di presidenza puo' disporre ispezioni sui  servizi  di
segreteria del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.