Art. 7. 
             (Composizione del consiglio di presidenza) 
 
  Il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente
della Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed e' composto: 
    1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; 
    2) dai due presidenti di sezione  del  Consiglio  di  Stato  piu'
anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato; 
    3) da quattro magistrati  in  servizio  presso  il  Consiglio  di
Stato; 
    4)  da  sei   magistrati   in   servizio   presso   i   tribunali
amministrativi  regionali  di  cui  almeno  due  con  qualifica   non
inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale; 
    5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con
funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 3); 
    6)  da  due   magistrati   in   servizio   presso   i   tribunali
amministrativi  regionali,  di  cui  almeno  uno  con  qualifica   di
consigliere, con funzioni di  supplenti  dei  componenti  di  cui  al
precedente n. 4). 
  All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e  5),  nonche'  di
quelli di cui ai numeri  4)  e  6)  partecipano,  rispettivamente,  i
magistrati in servizio presso  il  Consiglio  di  Stato  e  presso  i
tribunali amministrativi regionali, senza distinzione  di  categoria,
con voto personale, segreto e diretto. 
  I componenti  elettivi  durano  in  carica  tre  anni  e  non  sono
immediatamente rieleggibili. 
  I membri eletti che nel corso del triennio perdono i  requisiti  di
eleggibilita' o cessano  per  qualsiasi  causa  dal  servizio  oppure
passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi  regionali
o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati
appartenenti al corrispondente  gruppo  elettorale  che  seguono  gli
eletti per il numero dei suffragi ottenuti. 
  I  membri  supplenti  partecipano  alle  sedute  del  consiglio  di
presidenza in caso di assenza o  impedimento  dei  componenti  eletti
effettivi. I membri di diritto  di  cui  al  precedente  n.  2)  sono
sostituiti, in caso di  assenza  o  impedimento,  dai  presidenti  di
sezione  in  servizio  presso  il  Consiglio  di  Stato  che  seguono
nell'ordine di anzianita'. 
  Le funzioni di vicepresidente sono  attribuite  al  componente  con
qualifica piu' elevata o, in caso di parita', al piu'  anziano  nella
qualifica  tra  i  magistrati  di  cui  al  precedente  n.   2).   Il
vicepresidente sostituisce il presidente ove  questi  sia  assente  o
impedito.