Art. 8.
                          (Ineleggibilita)

  Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al
momento  della  indizione  delle  elezioni,  non  esercitino funzioni
istituzionali.
  Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e
sono  altresi'  esclusi  dal  voto,  i  magistrati ai quali sia stata
inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione piu' grave
dell'ammonimento.
  Sono  tuttavia  eleggibili,  ed  hanno  altresi' diritto al voto, i
magistrati  sottoposti  a  censura,  quando  dalla  data del relativo
provvedimento  siano  trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta
altra sanzione disciplinare.