Art. 9. (Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti) Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza e' istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonche' dai due consiglieri piu' anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato. Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. Ciascun elettore puo' votare per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.