Art. 9. 
 (Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti) 
 
  Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di  presidenza
e' istituito  presso  il  Consiglio  di  Stato  l'ufficio  elettorale
nominato dal presidente del Consiglio  di  Stato  e  composto  da  un
presidente di sezione del Consiglio stesso  o  da  un  presidente  di
tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonche' dai  due
consiglieri piu'  anziani  nella  qualifica  in  servizio  presso  il
Consiglio di Stato. 
  Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente
consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio  di
Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno  trenta  giorni
prima della data stabilita. Esse si svolgono  in  un  giorno  festivo
dalle ore 9 alle ore 21. 
  Ciascun elettore puo'  votare  per  un  numero  di  componenti  non
superiore  a  quello  da  eleggere  meno  uno,  oltre  ai  componenti
supplenti; i voti  eventualmente  espressi  oltre  tale  numero  sono
nulli. 
  Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono  essere
preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale,
e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 
  Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede  immediatamente
allo  spoglio  delle  schede  e  proclama  eletti  i  magistrati  che
nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato  il  maggior
numero di voti. A parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.