Art. 16. 
             (Miglioramenti, addizioni e trasformazioni) 
 
  Ciascuna  delle  parti  puo'  eseguire   opere   di   miglioramento
fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi  e
dei  fabbricati  rurali,  purche'  le  medesime  non  modifichino  la
destinazione agricola del fondo e siano  eseguite  nel  rispetto  dei
programmi regionali  di  sviluppo  oppure,  ove  tali  programmi  non
esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui  e  ubicato  il
fondo. 
  La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di  cui  al
primo comma, in mancanza di un preventivo  accordo,  deve  comunicare
all'altra  parte  e  all'ispettorato  provinciale   dell'agricoltura,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di
progetto di massima, la natura, le  caratteristiche  e  le  finalita'
delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte. 
  L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta  la
comunicazione di cui al  comma  precedente,  convoca  le  parti,  che
possono   farsi    assistere    dalle    rispettive    organizzazioni
professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla  proposta
e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso  in  cui
non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro  sessanta  giorni
dal ricevimento della  comunicazione,  si  pronuncia,  motivando,  in
senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al
primo comma, riscontrata anche la congruita' delle  medesime;  indica
altresi' eventuali modificazioni tecniche al progetto  presentato  ed
assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la
ultimazione delle opere. 
  La decisione deve essere comunicata, a  cura  dell'ispettorato,  ad
entrambe le parti. 
  Qualora venga adottata una decisione  favorevole,  il  proprietario
del  fondo  deve  fare  conoscere,  entro   sessanta   giorni   dalla
comunicazione  di  cui  al   comma   precedente,   mediante   lettera
raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  se  egli  stesso  intenda
eseguire le opere. 
  In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario puo'
procedere senz'altro, anche se la proposta  delle  opere  di  cui  al
primo comma e'  stata  fatta  dal  locatore,  alla  esecuzione  delle
medesime.  Qualora  il  proprietario  comunichi  di  voler   eseguire
direttamente le  opere  di  cui  al  primo  comma  con  le  eventuali
modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare  ed  ultimare  le
relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso. 
  Se il proprietario non da' inizio alle opere di cui al primo  comma
o non  le  ultima  entro  i  termini  di  cui  al  comma  precedente,
l'affittuario puo' eseguirle a sue spese. L'affittuario e'  tenuto  a
comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di  ricevimento,
al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di  surrogarsi  al
locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.