Art. 17.
    (Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni)

  Il  locatore  che  ha  eseguito  le  opere  di  cui  al primo comma
dell'articolo  16  puo' chiedere all'affittuario l'aumento del canone
corrispondente   alla   nuova  classificazione  del  fondo  ai  sensi
dell'articolo  4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato
dall'articolo 18 della presente legge.
  L'affittuario  che  ha  eseguito  le  opere  di  cui al primo comma
dell'articolo   16   ha  diritto  ad  una  indennita'  corrispondente
all'aumento  del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei
miglioramenti  da  lui effettuati e quale risultante al momento della
cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato
del   fondo   non   trasformato.   Le   parti  possono  convenire  la
corresponsione  di  tale  indennita' anche prima della cessazione del
rapporto.
  Se  non  interviene  accordo  in ordine alla misura dell'indennita'
prevista  dal  comma  precedente, essa e' determinata, a richiesta di
una  delle  parti,  dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la
cui  deliberazione,  agli  effetti  dell'articolo  634  del codice di
procedura   civile,   costituisce   prova  scritta  del  credito  per
l'indennita' stessa.
  All'affittuario  compete  la ritenzione del fondo fino a quando non
gli   sia   stata   versata   dal   locatore   l'indennita'   fissata
dall'ispettorato   oppure   determinata   con   sentenza   definitiva
dall'autorita' giudiziaria.
  Nel  caso  di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario
della  indennita'  di  cui  al  comma  precedente, il proprietario e'
tenuto    a    dichiarare,    nell'atto   di   vendita,   l'esistenza
dell'obbligazione  nei  confronti  dell'affittuario per effetto delle
opere  di  cui al primo comma dell'articolo 16, restando in tale caso
liberato dall'obbligazione stessa.
  Ove   per   l'espletamento  delle  opere  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo   16   si   rendano  necessari  permessi,  concessioni,
autorizzazioni  da parte della pubblica amministrazione e nel caso in
cui  sia  possibile  ottenere  finanziamenti pubblici, ai sensi delle
norme  vigenti  in  materia,  per  l'esecuzione  delle  opere stesse,
l'affittuario  puo'  provvedere  direttamente  a proporre le relative
istanze  ed  a  percepire  i  finanziamenti, dandone comunicazione al
locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche per le
opere di cui al primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e
concordate  dalle  parti,  o  comunque  eseguite  in  data  anteriore
all'entrata in vigore della presente legge.
  Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo
16  sono  estese  le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle
vigenti leggi in favore dell'affittuario.
  Nella  determinazione  dell'indennita'  di  cui al secondo comma, i
finanziamenti  pubblici  fatti propri dall'affittuario, che non abbia
la  qualifica  di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'articolo  12  della  legge  9  maggio  1975,  n.  153,  non sono
computati.