Art. 18.
              (Miglioramenti eseguiti dal proprietario)

  Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11,
e' sostituito dai seguenti:
  "Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che
non   giustifichino  una  modifica  della  qualita'  e  della  classe
catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e
misure   di   aumento  del  canone  proporzionati  all'incremento  di
produttivita' del fondo conseguente all'investimento eseguito.
  Quando  le  migliorie  danno  luogo  alla  revisione catastale, nel
periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento
del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura
di cui al comma precedente".