Art. 19.
    (Facolta' dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti)

  L'affittuario  puo'  eseguire  piccoli miglioramenti in deroga alle
procedure previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi
al  concedente,  venti  giorni  prima  della  esecuzione delle opere,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  Per  piccolo  miglioramento  si  intende  quello che venga eseguito
dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che
non  comporti  trasformazioni  dell'ordinamento  produttivo,  ma  sia
diretto a rendere piu' agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione
in atto.