Art. 20.
                       (Diritto di ritenzione)

  Il  giudice,  con riguardo alle condizioni economiche del locatore,
puo'   disporre  il  pagamento  rateale,  entro  cinque  anni,  della
indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi
dal   locatore   medesimo   all'affittuario,  ordinando  comunque  la
prestazione  di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali
oltre   al   risarcimento   del   danno   derivante  dalla  eventuale
svalutazione  monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del
diritto e quella del pagamento della somma dovuta.
  Se  nel  giudizio  di  cognizione  o  nel processo di esecuzione e'
fornita  prova  della  sussistenza  in generale delle opere di cui al
primo  comma  dell'articolo 16, all'affittuario compete la ritenzione
del  fondo  fino  a  quando non sia stato soddisfatto il suo credito,
salvo  che  il  locatore  non  presti  idonea  garanzia da stabilirsi
dall'autorita' giudiziaria su istanza del locatore medesimo.
  Le  disposizioni  di cui al primo comma si applicano anche nel caso
di   riconoscimento   giudiziale  o  stragiudiziale  di  rimborsi  di
qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.