Art. 21.
(Nullita' del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga)

  Sono  vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque
di subconcessione dei fondi rustici.
  La  violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullita'
del   subaffitto   o  della  subconcessione,  della  risoluzione  del
contratto  di  affitto  e  della  restituzione del fondo, puo' essere
fatta  valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in
cui  ne  e' venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale
facolta',  il  subaffittuario  o  il subconcessionario subentra nella
posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario.
  Se  il  locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il
subconcessionario ha facolta' di subentrare nella posizione giuridica
dell'affittuario  o  del  concessionario  per  tre  annate  agrarie a
partire  dalla  scadenza di quella in corso e comunque per una durata
non eccedente quella del contratto originario.