Art. 17.
                           Autoproduzione

  Le imprese che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL
ai  sensi  dell'articolo  4,  numeri  6) e 8), della legge 6 dicembre
1962,  n.  1643,  possono  esercitare  il diritto di prelazione sulle
concessioni  idroelettriche  rinunciate dall'ENEL e sulle concessioni
per  le  quali  l'Ente  predetto  non si e' avvalso della facolta' di
subingresso   di   cui   al   combinato   disposto  del  terzo  comma
dell'articolo  25  del  testo  unico  sulle  acque  e  sugli impianti
elettrici,  approvato  con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
del  quinto  comma  dell'articolo  9 del decreto del Presidente della
Repubblica  18  marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito
le  variazioni  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 49 del testo
unico  sulle  acque  e  sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  Restano  salve le competenze delle province autonome di Trento e di
Bolzano  previste  dallo statuto speciale di autonomia, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dalle relative norme di attuazione.