Art. 19.
               Risorse geotermiche a bassa temperatura

  Per  lo sfruttamento delle risorse geotermiche a bassa temperatura,
di cui non sia possibile l'utilizzazione per la produzione di energia
elettrica,  l'ENEL  e'  tenuto  a  stipulare con i soggetti di cui al
primo  comma  dell'articolo 10 ed all'articolo 12 una convenzione per
la cessione dei fluidi per i quali detiene le relative concessioni di
ricerca e coltivazione.
  Le  convenzioni  saranno conformi ad una convenzione tipo approvata
dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentite  le regioni interessate. La convenzione tipo dovra' contenere
i  criteri per la determinazione del prezzo di cessione, tenuto conto
dei  costi  della  concessione  e  della  ricerca,  dei  costi  degli
idrocarburi e del risparmio conseguibile.