Art. 20. Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta In materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4. La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, puo' subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda. La domanda e' comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale e' riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.