Art. 20.
Regione Valle d'Aosta  -  Concessioni  idroelettriche  Resta ferma la
               competenza della regione Valle d'Aosta

  In  materia  di  acque  e concessioni idroelettriche ai sensi della
legge  costituzionale  26  febbraio  1948, n. 4, della legge 5 luglio
1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
  La  regione  Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo
comma  dell'articolo  1  della  legge  5  luglio  1975,  n. 304, puo'
subconcedere  le  acque  relative a derivazioni idroelettriche aventi
potenza  non  superiore  a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri
soggetti  diversi  dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n.
1643,  anche  ad  altri  enti locali o consorzi di enti locali che ne
facciano domanda.
  La  domanda  e'  comunicata  in  copia  dalla regione Valle d'Aosta
all'ENEL,   al   quale  e'  riconosciuto  diritto  di  prelazione  da
esercitare   entro   60   giorni   dalla   ricezione   della   citata
comunicazione.