Art. 21.
     Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico

  Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981,
n.  495,  convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981,
n. 617, e' sostituito dai seguenti:
  "Per   l'attuazione  del  presente  articolo  per  l'anno  1981  e'
conferita  la  somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974
del  6  luglio  1974  del  Comitato  interministeriale dei prezzi. Le
eventuali   eccedenze,  rispetto  alla  predetta  spesa  di  lire  50
miliardi,  vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio
entro il 31 marzo 1982.
  Per  l'amministrazione  e  la  gestione  delle  somme conferite per
l'attuazione  del  presente  articolo la Cassa conguaglio e' soggetta
alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041".