Art. 22. Omologazione degli impianti e delle apparecchiature I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la effettua a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati. Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente e' indicato, cosi' come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione. Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373. Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unita' o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 10 mila TEP (tonnellate equivalenti petrolio) sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia.