Art. 26. Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili Il CIPE, su domanda della regione, puo' autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purche' comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13 della presente legge. In ogni caso le somme non ancora impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili".