Art. 26.
       Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili

  Il  CIPE,  su  domanda  della  regione, puo' autorizzare la regione
stessa  a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del
proprio bilancio, purche' comprese tra quelle di cui agli articoli 6,
8,  12  e  13  della presente legge. In ogni caso le somme non ancora
impegnate   dalle  regioni  nell'esercizio  successivo  a  quello  di
competenza,  sono  trasferite  in  apposito  capitolo  dello stato di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  sotto il titolo "Fondo nazionale per il risparmio e
le fonti rinnovabili".