Art. 27. All'onere di lire 878.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede quanto a lire 405.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1981, e quanto a lire 473.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1982, rispettivamente a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - MARCORA - BARTOLOMEI - TESINI - NICOLAZZI - FORMICA - DARIDA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA