Art. 27. 

 
  All'onere di lire 878.000 milioni, derivante dall'attuazione  della
presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede  quanto  a  lire
405.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1981, e  quanto  a  lire
473.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1982, rispettivamente  a
carico  e  mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   gli   anni    medesimi,    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento "Somma da utilizzare ai fini  del  contenimento  dei
consumi energetici". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

 
  Data a Roma, addi' 29 maggio 1982 

 
                               PERTINI 

 
                                   SPADOLINI - MARCORA - BARTOLOMEI - 
                                       TESINI - NICOLAZZI - FORMICA - 
                                        DARIDA - LA MALFA - ANDREATTA 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA