Art. 16.
                           Autorizzazioni

  Ogni  fase  dello  smaltimento  dei  rifiuti  tossici e nocivi deve
essere   autorizzata.   Sono   previste  le  seguenti  autorizzazioni
rispettivamente per:
    a) la raccolta ed il trasporto;
    b) lo stoccaggio provvisorio;
    c) il trattamento;
    d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.
  Per  il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto a) deve essere
accertata,  tra  l'altro,  la  rispondenza dei sistemi e dei mezzi di
trasporto  ai  requisiti  tecnici  prescritti in relazione ai tipi di
rifiuti da trasportare. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al
punto b) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito
e   delle  annesse  attrezzature  ai  requisiti  tecnici  prescritti;
nell'autorizzazione  dovranno  specificarsi  i tipi ed i quantitativi
massimi stoccabili di rifiuti. Per il rilascio dell'autorizzazione di
cui  al  punto c) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza
del  sito,  dei  metodi  di trattamento e delle caratteristiche degli
impianti  ai  requisiti  stabiliti  ai  sensi  del  presente decreto;
nell'autorizzazione  dovranno  specificarsi  i tipi ed i quantitativi
massimi  trattabili  annualmente. Per il rilascio dell'autorizzazione
di  cui  al  punto  d)  deve  essere  accertata,  in  ogni  caso,  la
rispondenza  del  sito,  delle  opere  di  sistemazione  dei  terreni
interessati   e  delle  annesse  attrezzature  ai  requisiti  tecnici
stabiliti  ai  sensi  del presente decreto; nell'autorizzazione deve,
tra l'altro, essere indicato:
    l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;
    i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili;
    le  modalita'  e  le  cautele  da osservare per l'esercizio della
discarica controllata anche dopo la sua chiusura;
    la durata massima dell'esercizio della discarica;
    le modalita' di ricopertura della discarica esaurita;
    le  possibili  destinazioni  delle  aree  dopo l'esaurimento e la
ricopertura della discarica;
    l'intervallo  di  tempo  minimo  intercorrente tra la ricopertura
della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.