Art. 16.
Autorizzazioni
Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve
essere autorizzata. Sono previste le seguenti autorizzazioni
rispettivamente per:
a) la raccolta ed il trasporto;
b) lo stoccaggio provvisorio;
c) il trattamento;
d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.
Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto a) deve essere
accertata, tra l'altro, la rispondenza dei sistemi e dei mezzi di
trasporto ai requisiti tecnici prescritti in relazione ai tipi di
rifiuti da trasportare. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al
punto b) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito
e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti;
nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi
massimi stoccabili di rifiuti. Per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al punto c) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza
del sito, dei metodi di trattamento e delle caratteristiche degli
impianti ai requisiti stabiliti ai sensi del presente decreto;
nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi
massimi trattabili annualmente. Per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al punto d) deve essere accertata, in ogni caso, la
rispondenza del sito, delle opere di sistemazione dei terreni
interessati e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici
stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione deve,
tra l'altro, essere indicato:
l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;
i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili;
le modalita' e le cautele da osservare per l'esercizio della
discarica controllata anche dopo la sua chiusura;
la durata massima dell'esercizio della discarica;
le modalita' di ricopertura della discarica esaurita;
le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la
ricopertura della discarica;
l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura
della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.