Art. 17.
Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni
Le autorizzazioni di cui all'art. 16 hanno una durata massima di
cinque anni e sono rinnovabili.
La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli
organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, procede, secondo la gravita' delle infrazioni:
alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarita';
alla sospensione delle attivita' autorizzate per un tempo
determinato;
alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o
del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o
l'ambiente.