Art. 17.
         Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni

  Le  autorizzazioni  di  cui all'art. 16 hanno una durata massima di
cinque anni e sono rinnovabili.
  La  regione,  ove  rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli
organi  preposti  al  controllo,  delle  prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, procede, secondo la gravita' delle infrazioni:
    alla  diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarita';
    alla   sospensione  delle  attivita'  autorizzate  per  un  tempo
determinato;
    alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o
del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o
l'ambiente.