Art. 18.
Documenti per il trasporto
Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le
altre, le seguenti indicazioni:
nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta
autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione; natura,
composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei
rifiuti trasportati;
nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore
o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;
nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del
destinatario e del luogo di destinazione.
Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere
redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore
o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o
detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei
rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal
destinatario, deve rimanere al trasportatore.
Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque
anni. I contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui
il rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno essere individuati
con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non
applicabili, con altre all'uopo stabilite.
Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi
per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sara'
redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.