Art. 18.
                     Documenti per il trasporto

  Durante  il  trasporto  i  rifiuti  tossici  e nocivi devono essere
accompagnati  da  un formulario di identificazione contenente, tra le
altre, le seguenti indicazioni:
    nome  o  ragione  sociale,  indirizzo, codice fiscale della ditta
autorizzata  al  trasporto  ed  estremi della autorizzazione; natura,
composizione,  caratteristiche  chimico-fisiche,  volume  e  peso dei
rifiuti trasportati;
    nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore
o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;
    nome   o   ragione   sociale,  indirizzo  e  codice  fiscale  del
destinatario e del luogo di destinazione.
  Il  formulario  di  identificazione  per  il  trasporto deve essere
redatto  in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore
o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere  presso il produttore o
detentore,  una  copia  deve  essere  consegnata  al destinatario dei
rifiuti  e  l'altra  copia,  controfirmata  e  datata  in  arrivo dal
destinatario, deve rimanere al trasportatore.
  Le  copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque
anni.  I  contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui
il  rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno essere individuati
con   le  etichettature  previste  dalle  norme  ADR  o,  quando  non
applicabili, con altre all'uopo stabilite.
  Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi
per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sara'
redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.