Art. 19.
Registri di carico e scarico
Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente,
effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonche'
presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un
apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati
dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari
rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:
per gli impianti di produzione: quantita' prodotte, natura,
composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti
conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di
identificazione per il trasporto;
per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati
contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;
per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei
formulari di identificazione per il trasporto e le quantita'
trattate;
per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti
nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita'
stoccate;
per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari
di identificazione per il trasporto.
Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente
comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo
impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di
stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo
indeterminato.
In caso di cessazione di attivita' i registri devono essere
consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.