Art. 19.
                    Registri di carico e scarico

  Presso   ogni   impianto  che  produca,  detenga  provvisoriamente,
effettui  trattamenti  o provveda allo stoccaggio definitivo, nonche'
presso  la  sede  delle  imprese  di trasporto, deve essere tenuto un
apposito  registro  di carico e scarico, con fogli numerati e bollati
dall'ufficio  del  registro,  sul  quale  saranno annotati per i vari
rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:
    per  gli  impianti  di  produzione:  quantita'  prodotte, natura,
composizione,   caratteristiche  chimico-fisiche  e,  per  i  rifiuti
conferiti   a   terzi,  tutti  i  dati  contenuti  nei  formulari  di
identificazione per il trasporto;
    per   gli  impianti  di  stoccaggio  provvisorio:  tutti  i  dati
contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;
    per  gli  impianti  di  trattamento:  tutti  i dati contenuti nei
formulari   di  identificazione  per  il  trasporto  e  le  quantita'
trattate;
    per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti
nei  formulari  di  identificazione  per  il trasporto e le quantita'
stoccate;
    per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari
di identificazione per il trasporto.
  Per  gli  impianti  e  le imprese di trasporto di cui al precedente
comma,  ciascun  registro deve essere conservato presso il rispettivo
impianto  o  impresa  di  trasporto per almeno cinque anni dalla data
dell'ultima  registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di
stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo
indeterminato.
  In  caso  di  cessazione  di  attivita'  i  registri  devono essere
consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.