Art. 13. 
 
  Per i contratti riguardanti  gli  interventi  urgenti  il  Ministro
della marina mercantile, sentito il Comitato di  cui  all'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978,  n.  504,
e, con riferimento agli obiettivi  del  piano  di  pronto  intervento
nazionale, il Ministro della protezione  civile,  puo'  provvedere  a
trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere
del Consiglio di Stato sui progetti di contratto. 
  All'esecuzione  di  contratti,  stipulati  ai   sensi   del   comma
precedente,  si  puo'  provvedere  anche  prima  del  visto  e  della
registrazione dei relativi decreti di  approvazione  da  parte  della
Corte dei conti. 
  Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i  capi  dei
compartimenti per i casi di emergenza locale,  previa  autorizzazione
del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di  cui  al
primo comma. 
  Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessita'  di
assicurare l'immediata disponibilita' di materiale di pronto  impiego
e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro
della marina mercantile, per il pagamento  delle  somme  agli  aventi
diritto, provvedera' con atti di riconoscimento di debito.