Art. 13. Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale, il Ministro della protezione civile, puo' provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto. All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si puo' provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti. Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di emergenza locale, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al primo comma. Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessita' di assicurare l'immediata disponibilita' di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvedera' con atti di riconoscimento di debito.