Art. 14.

  Alle   spese   occorrenti   per  l'adozione  delle  misure  di  cui
all'articolo  11  nonche'  per il rimborso alle altre amministrazioni
delle  spese  sostenute  per  gli  interventi  ad  esse richiesti, si
provvede  a  carico  di  apposito  capitolo dello stato di previsione
della  spesa  del Ministero della marina mercantile, avente natura di
spesa obbligatoria.
  Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per
gli  interventi  di cui all'articolo 12, verranno versate all'entrata
del bilancio dello Stato.