Art. 14. Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonche' per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria. Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.