Art. 24. (1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 percento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1 agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera. (2) Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, e' devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento e' cosi' ripartita: a) nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa e' devoluta al comune; b) nelle altre localita' di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 percento al comune; per il 10 percento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 percento all'ente provinciale per il turismo. (3) Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalita' di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo. (4) E' data facolta' ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi. (5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato. (6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati al medesimo titolo. (7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici. (8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo marzo 1983. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.