Art. 24. 
 
  (1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le
tariffe, di cui alla  legge  4  marzo  1958,  n.  174,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  per  la  imposta  di  soggiorno,  cura  e
turismo, del 50  o  del  100  o  del  150  o  del  200  percento.  Le
deliberazioni devono essere adottate entro il  1  agosto  di  ciascun
anno  con  effetto  dall'anno   successivo.   Per   il   1983   dette
deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno
effetto dal primo giorno del secondo  mese  successivo  a  quello  di
adozione della delibera. 
  (2)  Il  maggior  provento,  derivante  dall'aumento  di   cui   al
precedente comma, e' devoluto, al netto  dell'aggio  di  riscossione,
per il 12 per cento al comune. La restante  parte  di  detto  maggior
provento e' cosi' ripartita: 
    a) nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno  o
di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per  cento  alla
azienda autonoma della stazione; per il  4  per  cento  alla  sezione
autonoma  per  l'esercizio  del  credito  alberghiero  e   turistico,
istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il  4  per  cento
all'ente  provinciale  del  turismo.  Nel  caso  di  dispensa   dalla
costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa
e' devoluta al comune; 
    b)  nelle  altre  localita'  di  cui  all'articolo  1  del  regio
decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926,  convertito  nella  legge  2
giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di  soggiorno
o di turismo: per l'83 percento al comune; per il  10  percento  alla
sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; 
per il 7 percento all'ente provinciale per il turismo. 
  (3) Il Ministro delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, modifiche e variazioni alle modalita' di  riscossione
dell'imposta di soggiorno, cura e turismo. 
  (4) E' data facolta' ai comuni di istituire, per le utenze  ubicate
nell'ambito del proprio  territorio,  una  addizionale  sul  consumo,
nell'anno  1983,  dell'energia  elettrica  impiegata  per   qualsiasi
applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire  10  per  ogni  Kwh
consumato. Sono escluse  dall'addizionale  le  forniture  di  energia
elettrica  effettuate  nelle  abitazioni  di   residenza   anagrafica
dell'utente, limitatamente al  primo  scaglione  mensile  di  consumo
quale risulta fissato nelle tariffe  vigenti  adottate  dal  Comitato
interministeriale dei prezzi. 
  (5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate
nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo,  nel
detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per  qualsiasi  uso
in locali e  luoghi  diversi  dalle  abitazioni,  limitatamente  alle
forniture  con  potenza  impegnata  fino  a  1.000  Kw,  in   ragione
rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato. 
  (6) Le addizionali di cui ai  precedenti  commi  sono  liquidate  e
riscosse con le stesse modalita'  dell'imposta  erariale  di  consumo
sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed  alle
province. Sui detti importi non possono  essere  disposte  trattenute
per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province  se
non per rettifica di errori inerenti  i  precedenti  versamenti  gia'
effettuati al medesimo titolo. 
  (7)  Le  esenzioni  vigenti  per  l'imposta  erariale  sul  consumo
dell'energia elettrica si  estendono  alle  addizionali.  E'  esclusa
dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed  impiegata  per  uso
proprio dalle imprese autoproduttrici. 
  (8)   Le   deliberazioni   istitutive   della   addizionale    sono
immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate
e comunicate all'impresa distributrice dell'energia  elettrica  entro
il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal  primo  marzo  1983.  I  comuni
possono istituire l'addizionale per entrambe le  dette  categorie  di
consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.