Art. 25. 
 
  (1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate: 
    a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico  per  la
finanza locale approvato con regio  decreto  14  settembre  1931,  n.
1175, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  le  tasse  di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; 
    b) del trenta per cento, le  tariffe  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  639,  e  successive
modifiche ed integrazioni, per la imposta comunale sulla  pubblicita'
ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni  possono  aumentare
dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con  deliberazioni  da
adottare nei termini previsti dallo  stesso  decreto  e,  per  l'anno
1983, entro il 31 marzo 1983; 
    c) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per  la
finanza locale, approvato con regio decreto  14  settembre  1931,  n.
1175, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  le  tasse  di
occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche. 
  Fino al 31 dicembre 1983  i  comuni  e  le  province  applicano  le
tariffe di cui alle lettere precedenti nella misura massima. 
  (2) Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del  canone  fisso
convenute nei contratti  per  l'accertamento  e  la  riscossione  dei
tributi e diritti di cui al precedente comma, in corso al 1°  gennaio
1983, debbono  essere  revisionate  in  relazione  alle  prevedibili,
maggiori riscossioni derivanti  dall'applicazione  degli  aumenti  di
tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione dovra' tenersi
conto  anche  degli  aumenti  del  costo  del  servizio,  debitamente
documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del  contratto.  In
caso di mancato accordo fra le parti, la  revisione  sara'  demandata
alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge  25  gennaio
1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460. 
  (3) Dal 2 marzo fino al 31 dicembre 1983 le  aliquote  dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili  si  applicano,  in
tutti  i  comuni  e  per  ogni  scaglione  di  incremento  di  valore
imponibile,  nella  misura  massima  prevista  dall'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  e
successive modificazioni. 
  (4)  All'articolo  17  della  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  primo  comma  e'  aggiunto   il
seguente: 
  "Gli enti gestori  del  servizio,  con  apposita  deliberazione  da
adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per  l'anno  successivo,
da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo  e
all'omologazione del Ministero  delle  finanze,  possono  elevare  la
tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori  costi
d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la  parte  relativa
al servizio di fognatura e di  lire  80  per  la  parte  relativa  al
servizio di depurazione".  Per  l'anno  1983  la  deliberazione  puo'
essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno. 
  (5) Nel primo comma dell'articolo 21  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982,  n.  915,  le  parole  "dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore del presente  decreto"  sono
soppresse e sostituite con: "1984". 
  (6) L'articolo 22 del detto decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e' sostituito dal seguente: 
  "Per l'anno 1983  i  comuni  provvedono  ad  applicare  un  aumento
percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto
dei rifiuti solidi urbani interni  in  vigore  per  l'anno  1982  che
consenta di realizzare un maggior  gettito  pari  all'incremento  dei
costi relativi a tali servizi preventivato nel  bilancio  per  l'anno
1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del
pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento. 
  La  deliberazione  deve  essere  adottata  entro  il   termine   di
approvazione del bilancio per l'anno 1983. 
  Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per
l'anno 1983, entro il termine previsto dallo articolo 273  del  testo
unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931,  n.  1175,  e
successive modificazioni". 
  (7) Per l'anno 1983, in deroga al secondo comma dello articolo  297
del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto  14
settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione  avviene
mediante gli esattori delle imposte dirette possono  essere  riscossi
in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale. 
  (8) Le tasse sulle concessioni comunali, di cui allo articolo 8 del
decreto-legge   10   novembre   1978,   n.   702,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  8  gennaio  1979,  n.  3,  e  successive
integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per  cento.  I  nuovi
importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti
si applicano alle tasse sulle concessioni  comunali  il  cui  termine
ultimo di pagamento scade successivamente al 1 marzo 1983. 
  (9) Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui al primo ed  al
precedente comma, dovuti fino  al  30  aprile  1983,  possono  essere
versati senza applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 1983. 
  (10) Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro  il  31
dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle  concessioni  regionali  nel
limite  del  100  per  cento  dell'ammontare   delle   tasse   stesse
determinato alla data del 1 gennaio 1983, con esclusione delle  tasse
per l'abilitazione all'esercizio venatorio  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. 
  (11) E' soppresso l'ultimo periodo del secondo comma  dell'articolo
3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni
possono disporre annualmente aumenti delle  tasse  sulle  concessioni
regionali in misura non superiore  al  20  per  cento  degli  importi
determinati per  il  periodo  immediatamente  precedente,  ovvero  in
misura non eccedente  la  maggiore  percentuale  corrispondente  alla
variazione del costo  della  vita,  risultante  dai  dati  pubblicati
dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima  determinazione  di  tariffa  e,
comunque, da epoca non anteriore al 1983. 
  (12) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano  anche
alle tasse per l'abilitazione all'esercizio  venatorio.  A  decorrere
dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono  piu'  rapportati  agli
aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo
23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.