Art. 26.

  (1)  Per  gli  immobili  di  cui  all'articolo  3  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni,  posseduti  alla  data  del  1 gennaio 1983, e' dovuta
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
  (2)  L'imposta e' commisurata all'incremento di valore verificatosi
nel  periodo  compreso  tra  la  data  di acquisto o della precedente
tassazione ed il 1 gennaio 1983.
  Per  la  determinazione  della differenza imponibile si applicano i
criteri  di  cui  all'articolo  6  del  predetto  decreto  n.  643  e
successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale
del  bene  al 1 gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data
dell'acquisto o della precedente tassazione.
  (3)  L'imposta di cui ai commi precedenti potra' essere commisurata
in  via  forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento
imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni
anno  o  frazione  di anno superiore al semestre compreso tra la data
dell'acquisto  o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983. La
richiesta  deve  essere  formulata,  a  pena  di  decadenza, entro il
termine   di  presentazione  della  dichiarazione.  Nelle  successive
applicazioni  della imposta si assume come valore iniziale quello del
bene  alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella
di  cui  al  presente  comma,  maggiorato  dell'incremento imponibile
forfettariamente determinato.
  (4)  La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta
ai  sensi  dei  commi  precedenti  deve essere presentata entro il 30
giugno 1983.
  (5)  L'imposta  di  cui  ai  commi precedenti non e' dovuta per gli
immobili  di  cui  all'articolo  25,  secondo  comma,  del decreto 26
ottobre  1972,  n.  643, e successive modificazioni, ed e' dovuta per
gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 25
con  le  riduzioni ivi previste. L'imposta non e' altresi' dovuta per
gli  immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli
immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto
il   precedente   decennio,   nonche'  per  gli  immobili  trasferiti
anteriormente  al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali il decennio
si compia nel corso dell'anno 1983.
  (6)  Qualora  successivamente  al  30  giugno 1983 l'immobile venga
alienato  nei  termini  ed  alle  condizioni previste dall'articolo 3
della  legge  22  aprile  1982,  n.  168,  l'imposta  relativa a tale
alienazione  si  applica  con  riferimento  all'incremento  di valore
verificatosi   successivamente   alla   data  dell'acquisto  o  della
precedente  tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi
dei  commi  precedenti.  L'eventuale  maggiore imposta corrisposta ai
sensi  dei  precedenti  commi  viene  rimborsata,  su  richiesta  del
contribuente da presentare al competente ufficio del registro, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto
di alienazione.
  (7)  Il  gettito  dell'imposta  di  cui  ai  commi precedenti e' di
esclusiva spettanza dell'orario.
  (8)  Per  quanto  non previsto dai commi precedenti si applicano le
disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni,
relative all'imposta per decorso del decennio.