ART. 18. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 13 sono istituite, con decreto del Ministro della difesa, apposite commissioni per ciascuna Forza armata. Le commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami esprimendo, previo giudizio di idoneita', un punteggio in centesimi, di cui il 40 per cento del totale attribuibile e' riferito ai titoli ed il 60 per cento ai risultati degli esami; compilano inizialmente due distinte graduatorie a seconda della provenienza dei concorrenti per tener conto della riserva di posti di cui all'articolo 16; formano infine una unica graduatoria in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente indipendentemente dalla provenienza. Qualora nelle distinte graduatorie di cui al comma precedente risultino vacanti dei posti a seguito di rinuncia di concorrenti dichiarati vincitori o per altra causa, detti posti possono essere assegnati ai concorrenti classificati nelle rispettive graduatorie immediatamente dopo l'ultimo dichiarato vincitore.