ART. 18. 
 
  Per  l'espletamento  dei  concorsi  di  cui  all'articolo  13  sono
istituite,  con  decreto  del   Ministro   della   difesa,   apposite
commissioni per ciascuna Forza armata. 
  Le  commissioni  procedono  alla  valutazione  dei  titoli  e   dei
risultati degli esami esprimendo, previo giudizio  di  idoneita',  un
punteggio  in  centesimi,  di  cui  il  40  per  cento   del   totale
attribuibile e' riferito ai titoli ed il 60 per  cento  ai  risultati
degli  esami;  compilano  inizialmente  due  distinte  graduatorie  a
seconda della provenienza  dei  concorrenti  per  tener  conto  della
riserva di posti di cui all'articolo 16;  formano  infine  una  unica
graduatoria in base al punteggio  attribuito  a  ciascun  concorrente
indipendentemente dalla provenienza. 
  Qualora nelle distinte  graduatorie  di  cui  al  comma  precedente
risultino vacanti dei posti a  seguito  di  rinuncia  di  concorrenti
dichiarati vincitori o per altra causa, detti  posti  possono  essere
assegnati ai concorrenti classificati  nelle  rispettive  graduatorie
immediatamente dopo l'ultimo dichiarato vincitore.