ART. 21. 
 
  Ai concorrenti giudicati  idonei,  non  vincitori  dei  concorsi  e
collocati in congedo sono conferite riserve di posti, in relazione al
titolo  di  studio  posseduto,  nei  concorsi  per  la  nomina  nella
qualifica iniziale dei ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o
equiparate, del personale  civile,  nella  misura  del  5  per  cento
nell'Amministrazione della difesa e  del  2  per  cento  nelle  altre
amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
nonche' in  tutte  le  amministrazioni,  aziende,  enti  od  istituti
soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 482. 
  Per la partecipazione ai pubblici concorsi, ai predetti concorrenti
si applicano le disposizioni della  legge  26  marzo  1965,  n.  229,
relative all'esenzione dai limiti di eta'. 
  Se l'immissione nei predetti ruoli e' effettuata senza concorso, le
assunzioni avvengono secondo le riserve di cui al primo comma. 
  A tutti i  concorrenti  non  idonei  o  idonei  non  vincitori  dei
concorsi compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un
premio di congedamento pari a  trenta  giorni  dell'ultimo  stipendio
percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi,  di
servizio comunque prestato. 
  All'atto   dell'invio   in   congedo   si   costituisce   a    cura
dell'Amministrazione della difesa, mediante versamento di  contributi
determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, una posizione  assicurativa  per  tutto  il
periodo di servizio prestato. Tale periodo e' ridotto di dodici  mesi
per i sergenti di complemento. 
  Per il personale della Marina restano ferme le  disposizioni  degli
articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre  1956,  n.  1368,  e  le
disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27  luglio  1967,
n. 658, salvo il riferimento  alla  ferma  sessennale  e  alla  ferma
biennale che si intende sostituito con quello relativo alle  ferme  o
rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.