Art. 21.

  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di lire 500 miliardi contenuta nel
primo  comma  dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n.
688,  convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n.
873,  e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante
somma  di  lire  190  miliardi  sara'  iscritta nel medesimo stato di
previsione per il 1984.
  2.  L'ultimo  comma  dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e' sostituito dal seguente:
  "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del  tesoro  e  del  bilancio  e  della programmazione economica, con
proprio  decreto,  individua gli organismi e gli enti anche di natura
economica   che   gestiscono   fondi  direttamente  o  indirettamente
interessanti  la  finanza  pubblica,  con  eccezione  degli  enti  di
gestione  delle  Partecipazioni  statali,  ai  quali  si applicano le
disposizioni  del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo
di  cui  al  primo  comma  si  riferisce  solo  alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa".
  3. Il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' sostituito dal seguente:
  "In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le
regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze,
sia   i  beni  mobili  ed  immobili  che  le  attrezzature  destinati
prevalentemente  ai  servizi  sanitari  appartenenti agli enti, casse
mutue  e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni
competenti  per  territorio,  con vincolo di destinazione alle unita'
sanitarie locali".
  4.  Il  primo  comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.
119, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  enti  pubblici  di  cui  agli  articoli 25 e 31 della legge 5
agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui alla tabella allegata alla
stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981,
pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 76 del 17
marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche' tutti gli altri enti
ed  organismi  anche  di  natura  economica  a  carattere nazionale e
regionale  da  individuarsi  con decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e
della  programmazione  economica, che gestiscono fondi direttamente o
indirettamente  interessanti  la  finanza  pubblica  e che abbiano un
bilancio  di  entrata  superiore  a  un miliardo di lire, non possono
mantenere  disponibilita'  depositate  a  qualunque  titolo presso le
aziende  di  credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12
marzo  1936,  n.  375,  e  successive  modificazioni,  per un importo
superiore  al  12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal
bilancio  di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle
per   accensione   di  prestiti,  partite  di  giro,  alienazione  ed
ammortamento  di  beni  patrimoniali,  trasferimento  di  capitale  e
riscossione  di  crediti.  Tale disposizione non si applica agli enti
per  i quali gia' vigono al riguardo apposite norme per regolare, con
provvedimento  del  Ministro  del  tesoro,  il  deposito  delle  loro
disponibilita' presso le aziende di credito, nonche' per i comuni con
popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo
censimento  ISTAT.  I  presidenti degli enti comunicano ai rispettivi
tesorieri l'importo che costituisce il limite del 12 per cento".