Art. 24.

  1.  L'inclusione  dell'indennita'  integrativa speciale di cui alla
legge  27  maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini
della  contribuzione  per  l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo
comma  dell'articolo  4  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da
intendersi   riferita   a  tutti  i  pubblici  dipendenti  cui  venga
corrisposta la indennita' integrativa speciale suddetta.
  2.  Ai  soli  fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni
contributive  pregresse  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.