Art. 24. 1. L'inclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennita' integrativa speciale suddetta. 2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.