Art. 25. 
 
  1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16  luglio
1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge  14  maggio
1982,  n.  257,  recante  elevazione  del  limite  di  eta'  per   il
collocamento in congedo dei sottufficiali e dei  militari  di  truppa
del Corpo degli agenti di custodia. 
  2. Il termine previsto  dal  secondo  comma  dell'articolo  37  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo  1981,  n.  145,  e'
differito sino al 31 dicembre 1983. 
  3.  Il  termine  del  30  giugno  1983  di  cui  al   terzo   comma
dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n.  402,  convertito
nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e' differito al 30 giugno 1984. 
  4. Le disposizioni  del  decreto-legge  16  maggio  1980,  n.  180,
recante norme per la regolazione del  mercato  interno  dei  prodotti
ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui  al
secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di  conversione,
sono prorogate fino alla determinazione  da  parte  del  CIPAA  degli
indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della  legge  14
agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Con riferimento al triennio 1 luglio 1983-30 giugno 1986, per il
personale addetto agli istituti di previdenza  sono  autorizzate,  in
deroga  agli  articoli  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1977,   n.   422,   prestazioni   di   lavoro
straordinario entro il contingente massimo di ore  da  stabilire  dal
consiglio di amministrazione degli istituti stessi. 
  6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma
e' a carico dei  bilanci  delle  casse  pensioni  degli  istituti  di
previdenza. 
  7. Il termine del  30  giugno  1983,  di  cui  al  penultimo  comma
dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' differito  al
31 dicembre 1983. 
  8. Il termine previsto  dal  secondo  comma  dell'articolo  35  del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e' differito al 31 dicembre 1983. 
  9. Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, e' differito al 31 dicembre 1983. 
  10. Il trattamento  economico  provvisorio  del  personale  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  27  settembre  1982,   n.   681,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n.  869,
e' prorogato fino al 31 dicembre 1983. 
  11.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  precedente  comma,
valutato per  il  periodo  1  luglio-31  dicembre  1983  in  lire  93
miliardi,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario  1983.  Il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
  12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del  decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  nella  legge
26 aprile 1983, n. 131, per  la  quale  la  deliberazione  istitutiva
della sovrimposta comunale sul reddito  dei  fabbricati  deve  essere
trasmessa entro il  termine  del  31  luglio  1983,  per  il  tramite
dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al  Ministero
delle finanze va intesa nel senso che la  deliberazione  stessa  deve
pervenire all'intendenza di finanza entro il termine prescritto. 
  13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre  1983  previsti  dal
comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile  1983,  n.  131,
sono rispettivamente differiti al 24 settembre e al 25 ottobre  1983.
Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma
2 del predetto articolo 19. 
  14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno  1983
alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini  per  la  deliberazione
del bilancio e per gli adempimenti  ad  essa  connessi  o  collegati,
previsti dallo articolo 2 della stessa legge, sono  differiti  al  15
settembre 1983. 
  15. I comuni di cui al precedente comma possono  altresi'  adottare
entro il 15 settembre 1983 le deliberazioni per la istituzione  della
sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle
tariffe  della  imposta  di  soggiorno,  cura  e   turismo   previste
rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 19  e  dall'ultimo  periodo
del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio  1983,  n.
55, convertito, con modificazioni, nella legge  26  aprile  1983,  n.
131. La deliberazione per la istituzione della  sovrimposta  comunale
sul reddito dei fabbricati e' immediatamente esecutiva e ad  essa  si
applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi  12  e  13.  Nei
confronti degli stessi comuni  il  termine  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 273 del testo unico per la  finanza  locale,  approvato
con  regio  decreto  14  settembre  1931,  n.  1175,   e   successive
modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  interni  da  applicarsi
nell'anno 1984, nonche' i termini  per  gli  adempimenti  connessi  o
collegati alla deliberazione medesima sono differiti di 45 giorni. 
  16. Il termine del 30 giugno  1983,  indicato  nell'articolo  unico
della legge 7 febbraio 1983, n. 24, e' differito al 31 dicembre 1983. 
  17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26  della  legge
26 maggio 1965, n. 590, e' differito al 30 giugno 1988. 
  18. Il termine di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  7-ter  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con  modificazioni,
nella legge 1 dicembre 1981, n. 692,  e'  differito  al  31  dicembre
1983. 
  19.   All'onere   finanziario   derivante   dall'applicazione   del
precedente comma 18, valutato in  lire  7.500  milioni,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo   194   dello    stato    di    previsione    della    spesa
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  per  l'anno
finanziario 1983. 
  20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.