ART. 29.
(Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle
regioni)
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e
approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali
finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi,
esistenti al 1 ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica
e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti principi
fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano
dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresi':
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per
la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli
insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti e' obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i
casi nei quali non e' richiesta l'approvazione regionale;
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori,
fra proprietari di immobili;
f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi
previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalita' di
pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla
destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche
mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli
immobili.
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino
alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in
tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della
mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti
dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli
strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel
rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle
previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo
comma.
L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti puo' essere
assegnata in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a
loro consorzi; tale concessione e' accompagnata da apposita
convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti
economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.