ART. 29.
(Varianti agli strumenti urbanistici   e   poteri   normativi   delle
                              regioni)

  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
regioni  disciplinano  con  proprie  leggi  la formazione, adozione e
approvazione  delle  varianti  agli  strumenti  urbanistici  generali
finalizzati  al  recupero  urbanistico  degli  insediamenti  abusivi,
esistenti al 1 ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica
e  sociale.  Le  varianti  devono  tener  conto dei seguenti principi
fondamentali:
    a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
    b)  rispettare  gli  interessi  di  carattere storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
    c)  realizzare  un  razionale  inserimento territoriale ed urbano
dell'insediamento.
  La legge regionale stabilisce altresi':
    a)  i  criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per
la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
    b)  i  criteri  ai  quali  devono  attenersi i comuni qualora gli
insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;
   c) i casi in cui la formazione delle varianti e' obbligatoria;
    d)  le  procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i
casi nei quali non e' richiesta l'approvazione regionale;
    e)  i  criteri  per la formazione di consorzi, anche obbligatori,
fra proprietari di immobili;
    f)  il  programma  finanziario per la attuazione degli interventi
previsti con carattere pluriennale;
    g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalita' di
pagamento  degli  stessi  in  relazione alla tipologia edilizia, alla
destinazione  d'uso,  alla  ubicazione,  al  convenzionamento,  anche
mediante  atto  unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli
immobili.
  Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino
alla  emanazione  delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in
tutto  o  in  parte  abusivamente,  fermi  restando gli effetti della
mancata    presentazione    dell'istanza    di   sanatoria   previsti
dall'articolo  40,  possono formare oggetto di apposite varianti agli
strumenti  urbanistici  al  fine  del  loro recupero urbanistico, nel
rispetto  comunque  dei  principi  di  cui  al  primo  comma  e delle
previsioni  di  cui  alle  lettere e), f) e g) del precedente secondo
comma.
  L'attuazione  delle varianti di cui ai commi precedenti puo' essere
assegnata  in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a
loro   consorzi;   tale   concessione  e'  accompagnata  da  apposita
convenzione  nella  quale  sono  tra  l'altro  precisati  i contenuti
economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.