ART. 30.
                  (Facolta' e obblighi dei comuni)

  In  luogo  della indennita' di esproprio, i proprietari di lotti di
terreno,  vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti
di  cui  all'articolo 29, possono chiedere che vengano loro assegnati
equivalenti  lotti  disponibili  nell'ambito dei piani di zona di cui
alla  legge  18  aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o
riuniti  in  cooperativa,  la  propria  prima  abitazione. Per i fini
previsti  dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni
che  procedono  all'adozione  delle  varianti  di cui all'articolo 29
devono  comunque  provvedere,  anche  se non obbligati ai sensi delle
norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge
18  aprile  1962,  n.  167,  senza  tener conto del limite minimo del
quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28
gennaio  1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei
piani gia' approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o
imprenditori  agricoli  a  titolo  principale,  possono  chiedere  al
comune,  in  luogo  dell'indennita'  di  esproprio, l'assegnazione in
proprieta'  di  equivalenti  terreni,  facenti  parte  del patrimonio
disponibile  delle  singole  amministrazioni comunali, per continuare
l'esercizio dell'attivita' agricola.
  I  proprietari degli edifici per i quali e' prevista la demolizione
possono  chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di
zona  di  cui  alla  legge  18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la
propria prima abitazione.
  I  soggetti  abitanti,  a  titolo  di  proprieta'  o  di  locazione
decorrente  da  data  certa,  anteriore  all'entrata  in vigore della
presente  legge,  in  edifici,  ultimati  ai  sensi del secondo comma
dell'articolo  31 della presente legge, alla data del 1 ottobre 1983,
dei  quali  e'  prevista  la demolizione, a seguito dell'approvazione
degli  strumenti  di  recupero  urbanistico,  sono preferiti, purche'
abbiano  versato  i  contributi  ex  Gescal per almeno cinque anni, a
parita'  di  punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione
di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.