Art. 13. 
                          Norme transitorie 
 
  Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del
cinema, della prosa, delle  attivita'  circensi  e  dello  spettacolo
viaggiante,  i  criteri  e  le  procedure  per   l'assegnazione   dei
contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi  rimangono
quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi
ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti  il
Consiglio nazionale dello  spettacolo,  ove  gia'  costituito,  e  le
competenti commissioni  consultive  previste  dalle  relative  leggi,
ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di  quanto  previsto  al
quinto comma dell'articolo 15, tra i settori  di  attivita'  ed  enti
previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione  del
42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle  istituzioni
concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attivita' musicali
di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del  25  per
cento per le attivita' cinematografiche, del  15  per  cento  per  le
attivita' teatrali di prosa, dell'1,5  per  cento  per  le  attivita'
circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua  quota  del  3,5  per
cento e' utilizzata  per  le  finalita'  previste  al  secondo  comma
dell'articolo 2 della presente legge. 
  Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente: 
    a) il 4 per cento della quota del 13  per  cento  assegnata  alle
attivita'  musicali  e'  annualmente  riservato  al  sostegno   delle
iniziative musicali all'estero; 
    b) il 30 per cento della quota del 25 per  cento  assegnata  alle
attivita' cinematografiche e'  portato  annualmente  in  aumento  del
Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio  1980,  n.  378,  e
successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento  e'
destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato  del
3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5  miliardi  secondo
le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo
e dello spettacolo. Il mutuo e' erogato a stato  di  avanzamento  dei
lavori; 
    c) il 30 per cento della quota del 25 per  cento  assegnata  alle
attivita' cinematografiche e'  annualmente  portato  in  aumento  del
Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971,
n. 819, e successive integrazioni e modificazioni; 
    d) il 3 per cento della quota del 13  per  cento  assegnata  alle
attivita' musicali e il 3 per cento della  quota  del  15  per  cento
assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono  annualmente  portati
in aumento  dello  stanziamento  istituito  dall'articolo  2,  quarto
comma, della legge 10 maggio 1983,  n.  182,  come  modificato  dalla
legge 13 luglio 1984, n. 311, con  estensione  delle  agevolazioni  a
tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle operazioni  della
sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca  nazionale  del
lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente  lettera  d)  e'
utilizzato in parti uguali a favore delle attivita' musicali e  delle
attivita' teatrali di prosa; 
    e) il 10 per cento della quota del 13 per  cento  assegnata  alle
attivita' musicali e il 10 per cento della quota  del  15  per  cento
assegnata alle attivita' teatrali di prosa  sono  utilizzati  per  la
istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale  della
Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di
pari importo, da utilizzare  in  parti  uguali  tra  i  due  settori,
destinato alla concessione di contributi in conto capitale  a  favore
di esercenti o proprietari pubblici o  privati  di  sale  musicali  e
teatrali per l'adeguamento delle strutture e  per  il  rinnovo  degli
arredi. Entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
legge il Ministro del  turismo  e  dello  spettacolo  stabilisce  con
proprio decreto le modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo
nonche' le norme che disciplinano la richiesta e  l'assegnazione  dei
finanziamenti; 
    f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attivita'  circensi
ed allo spettacolo viaggiante e' ripartita annualmente in ragione del
60 per cento a favore delle attivita' circensi,  di  cui  il  50  per
cento finalizzato  alla  concessione  di  contributi  per  iniziative
promozionali  e  di  spettacolo  secondo  le  modalita'  fissate  dal
Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio  decreto,  ed  in
ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante. 
  Gli  stanziamenti  non  utilizzati  nel  corso  di   un   esercizio
finanziario sono portati in aumento della dotazione del  Fondo  unico
per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.