Art. 13. Norme transitorie Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove gia' costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attivita' ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attivita' cinematografiche, del 15 per cento per le attivita' teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento e' utilizzata per le finalita' previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge. Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente: a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e' annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero; b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attivita' cinematografiche e' portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento e' destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo e' erogato a stato di avanzamento dei lavori; c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attivita' cinematografiche e' annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni; d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa; e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo nonche' le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti; f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attivita' circensi ed allo spettacolo viaggiante e' ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attivita' circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalita' fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante. Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.